L’industria 4.0 è conclusa,
gli incentivi no.

Accesso agevolato a fondi, bonus e agevolazioni fiscali per portare la tua azienda nel futuro.

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Lo stato italiano ha apposto un plafond massimo di € 2.2 Mlrd, da richiedere entro il 2026. Perché lasciarli sfuggire? Contattaci, GV Consulting è l’azienda italiana leader nel settore accesso incentivi 5.0.

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  • Fondi Industria 4.0 2025: ancora disponibili oltre 686 milioni di euro – Aggiornamento 29 luglio

    Aggiornamento 29 luglio: fondi 4.0 ancora disponibili per il 2025

    Molti utenti si chiedono se i fondi 4.0 per il 2025 siano esauriti. La risposta ufficiale è no. Alla data del 29 luglio 2025, risultano ancora disponibili risorse per 686.372.544,73 euro a valere sul credito d’imposta Industria 4.0 per beni strumentali materiali.

    Fondi 4.0 esauriti? Ecco la situazione aggiornata 2025

    • Data ultimo aggiornamento: 29 luglio 2025
    • Fondi ancora disponibili: € 686.372.544,73
    • Periodo agevolabile: investimenti effettuati tra 01.01.2025 e 31.12.2025
    • Come fare domanda: tramite piattaforma GSE con SPID

    Con comunicazione ufficiale del 29 luglio 2025, è stato reso noto che, per gli investimenti in beni strumentali materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, risultano ancora disponibili risorse per un importo pari a 686.372.544,73 euro.


    Accesso al credito d’imposta: procedura telematica

    L’accesso all’agevolazione è subordinato alla presentazione della comunicazione tramite sistema telematico GSE, secondo quanto previsto nell’ambito del Piano Transizione 4.0.

    Le imprese possono trasmettere la propria richiesta esclusivamente tramite:

    • Piattaforma GSE nella sezione dedicata Transizione 4.0
    • Autenticazione con SPID
    • Utilizzo del modello editabile disponibile online

    Scadenza e ambito di applicazione

    Le risorse si riferiscono a investimenti effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025, conformi ai requisiti previsti per il credito d’imposta 4.0.

    Beneficiari: Imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali nuovi, riconducibili agli allegati A della Legge 232/2016, nell’ambito dei processi di digitalizzazione e automazione previsti dal Piano Transizione 4.0.


    Raccomandazioni operative per le imprese

    Schema concettuale fondi 4.0

    Le imprese interessate sono invitate a:

    • Verificare la corretta classificazione del bene
    • Predisporre la documentazione tecnica richiesta
    • Inviare tempestivamente la comunicazione per non rischiare l’esaurimento del plafond disponibile

    Monitoraggio in tempo reale del plafond residuo

    La disponibilità delle risorse è aggiornata in tempo reale sul sito del GSE, sezione Transizione 4.0. Si consiglia di monitorare frequentemente la piattaforma per verificare l’eventuale esaurimento del plafond.


    Conclusione

    Con oltre 686 milioni di euro ancora disponibili alla data del 29 luglio 2025, le imprese che hanno programmato investimenti in beni materiali 4.0 per l’anno in corso possono ancora accedere al credito d’imposta. Tuttavia, l’invio tempestivo della comunicazione è essenziale per evitare l’esclusione dal beneficio per esaurimento delle risorse.


  • Nel panorama degli incentivi Industria 4.0 e Transizione 5.0, il 2025 segna una tappa cruciale in termini di aliquote, soglie e modalità di accesso ai crediti d’imposta. Le recenti normative, tra cui la Legge 207/2024, introducono disposizioni dettagliate che impongono rigore interpretativo e piena conformità alle tempistiche previste. In questo articolo analizziamo i principi di attribuzione dei montanti, le scadenze operative e le implicazioni per imprese e consulenti.

    1. Montanti e soglie: chiarimenti normativi

    Le soglie di investimento per accedere agli incentivi Industria 4.0 seguono una logica annuale e non arbitraria. I montanti da considerare sono:

    • Fino a 2,5 milioni di euro
    • Da 2,5 a 10 milioni di euro
    • Da 10 a 20 milioni di euro

    La disciplina applicabile dipende dall’anno di effettuazione dell’investimento, salvo in caso di prenotazione valida che consente lo splafonamento all’anno successivo.


    2. Prenotazione e diritto acquisito: il meccanismo chiave

    Prenotazione incentivi 4.0 per investimento 2026 con montante 2025

    La prenotazione è il meccanismo che consente di estendere la disciplina agevolativa all’anno successivo. I requisiti per la prenotazione valida sono:

    • Ordine accettato dal fornitore
    • Pagamento di almeno il 20% del costo entro i termini previsti

    Esempio operativo:

    Un’impresa che prenota nel 2024 e effettua l’investimento nel primo semestre 2026 può computarlo sul montante 2025, in virtù dell’ultima annualità di vigenza ordinaria, come stabilito dalla Legge 207/2024, comma 446.


    3. Tempistiche di effettuazione: regole TUIR e prassi

    Il momento di effettuazione è determinato secondo l’art. 109 del TUIR. Le casistiche principali sono:

    • Beni mobili: consegna o spedizione
    • Leasing: consegna al locatario o esito positivo del collaudo
    • Contratti complessi: accettazione finale (Interpello 336/2022)

    4. Interpelli e prassi: applicazione automatica della disciplina

    Interpelli Agenzia Entrate su incentivi Industria 4.0

    Le prassi amministrative consolidano il principio secondo cui la prenotazione vincola automaticamente l’investimento all’anno precedente l’effettuazione. Gli interpelli fondamentali:

    • Interpello 895/2021: bene ordinato nel 2019, effettuato nel 2021 → computato nel 2020
    • Interpello 107/2022: prenotazione “aggancia” l’anno di vigenza
    • Interpello 336/2022: ogni componente segue la propria tempistica

    5. Eliminazione delle ambiguità: la Legge 207/2024

    Il comma 446 della Legge 207/2024 chiarisce ogni dubbio normativo:

    • Investimenti dal 01.01.2025: soggetti a tetto 2,2 miliardi, salvo prenotazione 2024
    • Investimenti entro il 30.06.2026: ammessi solo se prenotati entro 31.12.2025
    • I montanti da applicare sono quelli del 2025, non del 2026

    6. Errori comuni e rischi interpretativi

    Non esiste alcuna libertà di scelta nel collocamento degli investimenti nei diversi scaglioni. Le tesi che ipotizzano “opzioni” sono infondate. Le imprese rischiano:

    • Esclusione dal credito d’imposta
    • Recupero dell’incentivo
    • Sanzioni in caso di accertamento

    7. Conclusioni operative: rigore normativo e compliance

    Due regole fondamentali:

    1. La prenotazione determina automaticamente la disciplina applicabile.
    2. I montanti si calcolano sull’anno di effettuazione, salvo splafonamento: in tal caso, conta l’anno precedente.

    Per i consulenti, l’aderenza alla normativa è imprescindibile. Ogni lettura “creativa” è giuridicamente infondata e operativamente rischiosa.


  • Fondi 4.0 esauriti? Facciamo chiarezza: disponibili ancora 930 milioni di euro

    Aggiornamento luglio 2025
    Negli ultimi giorni, molti imprenditori si stanno chiedendo:

    I fondi 4.0 sono esauriti davvero?

    La risposta è no. Nonostante la sospensione momentanea delle conferme da parte del GSE lo scorso 17 giugno, oggi è ufficiale: restano disponibili ancora oltre 930 milioni di euro per investimenti in beni strumentali 4.0 da effettuare nel 2025.

    Perché si è parlato di fondi 4.0 esauriti?

    Il 17 giugno 2025, in poche ore, la piattaforma GSE ha sospeso le conferme delle prenotazioni, comunicando l’apparente esaurimento dei fondi 4.0. In realtà, si è trattato di un blocco precauzionale, previsto dalla Legge di Bilancio, che ha introdotto un tetto massimo di spesa agevolabile di 2,2 miliardi di euro.

    Questa misura è stata adottata per evitare il superamento del plafond, dato l’elevato numero di comunicazioni preventive inviate entro il 15 maggio 2025.

    La verità dopo le verifiche: fondi ancora disponibili

    A distanza di qualche settimana, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) hanno fatto chiarezza. Dopo aver analizzato tutte le richieste ricevute, hanno confermato:

    • 546,3 milioni € prenotati con il vecchio modello
    • 721,2 milioni € con il nuovo sistema di prenotazione
    • Totale impegnato: 1.267,5 milioni €
    • Fondi residui: circa 932,5 milioni €

    Quindi no: i fondi 4.0 non sono esauriti. Ci sono ancora risorse a disposizione per chi ha presentato correttamente le comunicazioni o lo farà nelle prossime aperture.

    Cosa cambia nel 2025 per il credito d’imposta 4.0

    Con la Legge di Bilancio, dal 1° gennaio 2025 è cambiato l’accesso agli incentivi per gli investimenti in beni materiali 4.0:

    • Obbligo di comunicazione preventiva tramite il portale GSE
    • Investimenti agevolabili se almeno il 20% è versato entro il 31 dicembre 2025
    • Scadenza finale per l’investimento: 30 giugno 2026
    • Massimale totale: 2,2 miliardi di euro

    Tutti gli investimenti precedenti al 2025 continuano a rientrare nel credito automatico, purché rispettino i criteri.

    Le richieste delle associazioni e il futuro del 4.0

    Alla luce della complessità della nuova procedura, molte associazioni di categoria (CNA, Confartigianato, Confcommercio ecc.) hanno scritto al Ministro Urso chiedendo:

    • Il ripristino del credito automatico
    • Il reinserimento dei software tra i beni agevolabili

    E la Transizione 5.0?

    Parallelamente, si discute anche del futuro del Piano Transizione 5.0, legato a digitalizzazione ed efficienza energetica. Dei 6,3 miliardi previsti, solo 1,6 miliardi sono stati spesi, e si valutano proroghe e rimodulazioni, con un possibile recupero di circa 3 miliardi di euro.


    In conclusione

    👉 I fondi 4.0 non sono esauriti.
    Ci sono ancora margini importanti per investire e ottenere il credito d’imposta, ma il tempo è limitato e la procedura più articolata rispetto al passato.

    Se vuoi essere certo di accedere agli incentivi 4.0 o vuoi valutare una strategia combinata con il Piano 5.0, affidati a chi ha già seguito decine di aziende in questi passaggi.


  • Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha finalmente tracciato una rotta chiara su un tema che ha generato anni di incertezza e contenziosi: la distinzione tra crediti d’imposta “inesistenti” e crediti “non spettanti”.

    Con l’Atto di indirizzo n. 18 del 1° luglio 2025, previsto dalla legge 9 agosto 2023, n. 111, il MEF recepisce la giurisprudenza più recente e la traduce in regole operative. Un passaggio epocale per contribuire a una maggiore certezza del diritto fiscale, soprattutto in materia di incentivi come il credito R&S e i crediti legati a Transizione 4.0 / 5.0.


    📌 Perché è importante distinguere tra crediti inesistenti e non spettanti?

    La differenza non è solo terminologica: incide su prescrizioni, sanzioni e responsabilità penali.

    • I crediti d’imposta inesistenti sono quelli che mancano dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti per legge, o sono frutto di rappresentazioni fraudolente.
    • I crediti non spettanti sono invece quelli utilizzati in modo scorretto, in tempi o modalità non consentite, o basati su interpretazioni non allineate ai criteri normativi.

    Questa distinzione – finalmente ufficializzata – è fondamentale anche per misurare la gravità delle sanzioni.


    ⚖️ Sanzioni: cosa cambia

    Crediti inesistenti:

    • Penale: Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni se > 50.000 €/anno
    • Amministrativa: Sanzione pari al 70%, raddoppiabile in caso di frode

    Crediti non spettanti:

    • Penale: Reclusione ridotta (6 mesi – 2 anni), esclusa in caso di obiettiva incertezza tecnica
    • Amministrativa: Sanzione al 25% (ridotta fino a 250 € per omissioni formali)
    Profili sanzionatori: l’importanza della corretta qualificazione

    🕒 I nuovi termini di prescrizione

    Con l’art. 38-bis del D.P.R. 600/1973 (riformato dal D.lgs. 13/2024), cambiano anche i termini per il recupero:

    • Crediti non spettanti: entro il 31 dicembre del 5° anno successivo all’uso
    • Crediti inesistenti: entro il 31 dicembre dell’8° anno

    🔍 Focus: i crediti R&S, i più esposti al rischio

    Nel mirino dell’Atto MEF ci sono i crediti per ricerca e sviluppo, innovazione, design e green transition. Sono quelli dove più spesso il credito è formalmente corretto, ma tecnicamente discutibile.

    Esempio: un progetto etichettato come “sviluppo sperimentale” ma privo di reali elementi di novità può essere considerato non spettante, anche se le spese sono documentate.


    🛡️ Certificazione tecnica: lo scudo che fa la differenza

    Il MEF riconosce pieno valore alla certificazione tecnica ex art. 23 del D.L. 73/2022, rilasciata da esperti qualificati. Se correttamente emessa e comunicata all’Amministrazione prima di contestazioni, rende nulli gli eventuali atti di recupero.

    👉 Il messaggio è chiaro: chi investe in certificazioni, dorme più tranquillo.


    ✅ Conclusione: verso una fiscalità più chiara e tutelante

    L’Atto di indirizzo del MEF del 1° luglio 2025 rappresenta una svolta per imprese e consulenti:
    ✔️ Stabilisce criteri certi e applicabili
    ✔️ Riduce i rischi in caso di errori non dolosi
    ✔️ Premia chi adotta strumenti di compliance preventiva

    Per le aziende che accedono a Transizione 5.0, 4.0 o R&S, è un’occasione per ripensare come strutturare e documentare i propri crediti, evitando sorprese in fase di controllo.


    🔗 Fonti normative

    • MEF Prot. n. 18 – 01/07/2025 (Atto di indirizzo)
    • Art. 20, c.1, lett. a), n.5 – L. 111/2023
    • D.lgs. 87/2024
    • Art. 10-septies – L. 212/2000
    • Sent. Cassazione n. 34419/2023
    • D.lgs. 74/2000
    • D.lgs. 471/1997