Iperammortamento 2026: Il nuovo paradigma 4.0,
Made in EU

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Iperammortamento 2026


L’Iperammortamento 2026 è un incentivo per le imprese che investono in beni tecnologici e sostenibili.
Finanzia Macchinari “Made in UE”, software con paradigmi 4.0 e impianti fotovoltaici conformi al registro GSE.

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  • Il vincolo “Made in UE” applicato al nuovo iperammortamento 2026 è destinato a scomparire.
    L’annuncio arriva direttamente dal Governo, e segna un possibile cambio di rotta rilevante nella politica industriale italiana.

    Durante Telefisco 2026, il viceministro dell’Economia Maurizio Leo ha infatti confermato l’intenzione dell’esecutivo di eliminare ogni limitazione territoriale sull’origine dei beni strumentali agevolabili, superando la clausola introdotta dalla legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025).

    Una presa di posizione politicamente netta, che risponde alle criticità emerse sin dalle prime letture della norma e che potrebbe sbloccare numerosi investimenti oggi sospesi.


    Il vincolo Made in UE nella legge di Bilancio 2026

    Nella sua formulazione vigente, il comma 427 dell’articolo 1 della legge 199/2025 subordina la fruizione dell’iperammortamento alla condizione che i beni:

    siano “prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo”.

    Il beneficio consiste in una maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto pari a:

    • 180% fino a 2,5 milioni di euro;
    • 100% tra 2,5 e 10 milioni;
    • 50% tra 10 e 20 milioni.

    Il successivo decreto interministeriale MIMIT–MEF, adottato in attuazione del comma 433, ha costruito un articolato sistema probatorio:

    • certificati di origine camerale;
    • dichiarazioni del produttore;
    • rinvio ai criteri di origine non preferenziale del Codice doganale UE;
    • disciplina specifica per i beni immateriali (software).

    Un impianto complesso, pensato per presidiare il requisito territoriale, ma che ha generato forti criticità applicative.


    L’annuncio a Telefisco: stop alle restrizioni geografiche

    Nel corso di Telefisco 2026, il viceministro Maurizio Leo ha chiarito che l’intenzione del Governo è quella di superare integralmente il vincolo Made in UE, consentendo l’agevolazione indipendentemente dal luogo di produzione del bene.

    La motivazione è esplicita:
    mantenere barriere territoriali rigide rischia di rallentare il processo di ammodernamento del sistema produttivo, soprattutto in settori ad alta intensità tecnologica, dove molte soluzioni hardware e software provengono da fornitori extra-europei.


    Le alternative valutate (e scartate)

    Prima di arrivare alla scelta di eliminare del tutto il vincolo, l’analisi tecnica condotta da MEF e MIMIT aveva valutato soluzioni intermedie, poi accantonate:

    • estensione ai soli Paesi del G7, scartata perché avrebbe creato asimmetrie difficilmente giustificabili sul piano commerciale e diplomatico;
    • estensione ai Paesi dell’unione doganale, ritenuta insufficiente perché avrebbe comunque escluso fornitori strategici per l’industria italiana.

    La conclusione è stata che qualsiasi delimitazione geografica selettiva avrebbe prodotto più distorsioni che benefici.


    Quando entra in vigore la modifica?

    Ed è qui il punto cruciale per le imprese.

    L’annuncio di Telefisco ha valore politico, ma non produce effetti giuridici immediati.
    Fino all’approvazione di un intervento legislativo formale, il testo vigente della legge di Bilancio continua ad applicarsi nella sua formulazione attuale.

    La modifica sarà inserita:

    • nel prossimo provvedimento legislativo utile;
    • con contestuale adeguamento del decreto interministeriale MIMIT–MEF, oggi costruito interamente attorno al requisito di origine.

    Effetti pratici dell’eliminazione del vincolo

    La rimozione del Made in UE avrebbe un impatto rilevante su più livelli.

    1️⃣ Semplificazione procedurale

    Verrebbe meno l’intero apparato documentale:

    • certificati di origine;
    • dichiarazioni del produttore;
    • attestazioni di sviluppo sostanziale per il software.

    Un alleggerimento significativo degli oneri amministrativi per imprese e fornitori.

    2️⃣ Maggiore neutralità tecnologica

    L’iperammortamento tornerebbe a premiare:

    • la funzione del bene;
    • il contributo alla digitalizzazione e all’automazione;
      non la sua provenienza geografica.

    3️⃣ Sblocco degli investimenti

    Molte imprese hanno oggi investimenti congelati in attesa di chiarimenti.
    La rimozione del vincolo ridurrebbe il rischio normativo e favorirebbe decisioni di investimento più rapide.


    Cosa devono fare oggi le imprese

    Nel frattempo, prudenza operativa.

    Chi sta pianificando investimenti in beni strumentali di origine extra-UE ha davanti a sé tre opzioni:

    • attendere la modifica normativa, rinviando l’investimento;
    • procedere assumendo il rischio normativo, confidando nel recepimento dell’annuncio;
    • valutare soluzioni alternative temporanee per rientrare nell’attuale perimetro UE/SEE.

    Ogni scelta va ponderata caso per caso, anche alla luce delle tempistiche di consegna e di messa in funzione dei beni.


    Conclusione

    L’eliminazione del vincolo Made in UE rappresenterebbe una svolta strutturale per l’iperammortamento 2026, rendendo la misura:

    • più coerente con le reali catene del valore industriali;
    • più semplice sul piano documentale;
    • più efficace come leva di politica industriale.

    Ma fino alla modifica legislativa, la norma vigente resta applicabile.
    Ed è proprio in questa fase di transizione che diventa essenziale distinguere tra annunci politici e diritto positivo.w


  • Transizione 4.0: proroga delle comunicazioni di completamento e ponte verso l’iperammortamento 2026

    La disciplina della Transizione 4.0 non è ancora archiviata. Anzi, con il decreto direttoriale MIMIT del 28 gennaio 2026, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy interviene nuovamente sui termini di trasmissione delle comunicazioni di completamento, concedendo una proroga che interessa migliaia di imprese ancora in fase di chiusura degli investimenti.

    Una proroga che non è solo tecnica, ma che si inserisce in un contesto più ampio di transizione normativa tra credito d’imposta 4.0 e iperammortamento 2026, sollevando interrogativi cruciali per le aziende che si trovano “a cavallo” tra le due misure.


    Proroga Transizione 4.0: cosa cambia davvero

    Il decreto direttoriale del 28 gennaio 2026 modifica l’articolo 2, comma 4, del decreto direttoriale 15 maggio 2025 (già aggiornato il 16 giugno 2025), estendendo i termini per l’invio delle comunicazioni di completamento degli investimenti in beni strumentali materiali 4.0.

    I nuovi termini ufficiali

    La comunicazione di completamento deve essere trasmessa:

    • entro il 31 marzo 2026
      👉 per investimenti ultimati entro il 31 dicembre 2025
    • entro il 31 luglio 2026
      👉 per investimenti ultimati entro il 30 giugno 2026, a condizione che:
      • entro il 31 dicembre 2025 l’ordine sia stato accettato dal fornitore
      • sia stato versato un acconto ≥ 20% del costo di acquisizione

    Questa seconda fattispecie rientra nella disciplina transitoria 2025 prevista dalla legge di Bilancio.


    Il quadro normativo di riferimento

    La proroga si colloca all’interno della profonda revisione introdotta dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio 2025):

    • cessazione anticipata del credito 4.0 al 31 dicembre 2024 (comma 445);
    • regime transitorio per il 2025, nel limite di 2,2 miliardi di euro (comma 446);
    • utilizzo del credito subordinato:
      • all’invio delle comunicazioni MIMIT;
      • all’assegnazione del codice tributo 7077;
      • alla trasmissione dell’elenco beneficiari all’Agenzia delle Entrate (comma 448).

    La comunicazione di completamento resta quindi condizione essenziale per la fruizione del credito in F24.


    Chi è interessato dalla proroga

    La proroga riguarda in particolare:

    • imprese che hanno prenotato e confermato le risorse sul portale GSE;
    • soggetti che non hanno ancora trasmesso la comunicazione di completamento;
    • imprese che hanno ricevuto nuova disponibilità di fondi (rifinanziamenti o liberazioni di risorse).

    In questi casi:

    • la comunicazione di conferma va inviata entro 30 giorni dalla notifica GSE;
    • la comunicazione di completamento entro i nuovi termini (31 marzo o 31 luglio 2026).

    Comunicazione di completamento: perché è decisiva

    È bene ribadirlo:
    👉 senza comunicazione di completamento, il credito non è utilizzabile.

    L’omissione o il ritardo comportano:

    • impossibilità di compensazione in F24;
    • decadenza dal beneficio, anche se l’investimento è stato effettuato.

    La procedura è esclusivamente telematica tramite il portale GSE, con accesso tramite SPID, CIE o CNS, da parte del legale rappresentante o di un delegato.


    Investimenti 4.0 incompleti: sono esclusi dall’iperammortamento 2026?

    Qui si apre il punto più delicato — e più interessante — per le imprese.

    Molte aziende hanno:

    • avviato l’iter 4.0;
    • trasmesso la comunicazione al MIMIT;
    • ma non hanno mai completato la fattispecie agevolativa:
      • bene non interconnesso;
      • perizia non redatta;
      • credito mai maturato.

    👉 Queste imprese sono davvero escluse dall’iperammortamento 2026?

    La risposta (oggi) più solida è: no, non automaticamente

    Il comma 431 della legge 199/2025 esclude dall’iperammortamento solo gli investimenti che “beneficiano” del 4.0, non quelli per cui:

    • è stata presentata una domanda;
    • è stata inviata una comunicazione preliminare.

    Il credito d’imposta 4.0 non nasce con un click sulla piattaforma, ma solo quando si perfeziona una fattispecie complessa:

    1. investimento effettuato;
    2. bene interconnesso;
    3. perizia asseverata.

    Se anche uno solo di questi elementi manca, l’impresa non ha beneficiato di nulla.

    Ed è proprio questo il punto:
    il divieto di cumulo ha senso solo per evitare un doppio sostegno pubblico sullo stesso investimento, non per penalizzare chi non ha mai fruito dell’agevolazione.


    In attesa di chiarimenti ufficiali

    In assenza di una presa di posizione formale del MIMIT, la lettura sostanzialistica della norma appare oggi la più coerente:

    • tutela l’affidamento delle imprese;
    • evita distorsioni irragionevoli;
    • mantiene coerenza con la ratio del legislatore.

    Per molte aziende, la proroga Transizione 4.0 non è quindi solo un rinvio di scadenze, ma un vero ponte verso l’iperammortamento 2026, a patto di analizzare correttamente la propria posizione.


  • Transizione 5.0: dal 30 gennaio 2026 al via le comunicazioni di completamento al GSE

    Dal 30 gennaio 2026 entra nel vivo la fase operativa della Transizione 5.0. A partire dalle ore 12:00, il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) abilita sulla propria piattaforma l’invio delle comunicazioni di conferma e di completamento per le imprese che hanno superato il vaglio tecnico delle istanze presentate.

    L’apertura riguarda esclusivamente le imprese che hanno trasmesso la domanda dopo il 6 novembre 2025 e che hanno ottenuto un esito di ammissibilità tecnica positiva, in conformità ai requisiti previsti dall’articolo 38 del DL 19/2024.


    Comunicazioni GSE Transizione 5.0: cosa cambia dal 30 gennaio

    Con l’abilitazione delle funzionalità sulla piattaforma GSE, le imprese possono finalmente procedere con:

    • la comunicazione di conferma;
    • la comunicazione di completamento degli investimenti agevolati.

    Si tratta di un passaggio fondamentale per il percorso di riconoscimento del credito d’imposta Transizione 5.0, ma non ancora sufficiente per la sua effettiva fruizione.


    Attenzione: il credito d’imposta non è ancora utilizzabile

    Un aspetto critico, spesso sottovalutato, riguarda il fatto che l’avanzamento procedurale sulla piattaforma GSE non comporta automaticamente il riconoscimento del credito d’imposta utilizzabile in compensazione tramite modello F24.

    In questa fase:

    • il caricamento delle comunicazioni non equivale all’autorizzazione all’utilizzo del credito;
    • restano necessari ulteriori passaggi amministrativi e di controllo prima della piena fruizione dell’agevolazione.

    Le imprese devono quindi evitare interpretazioni affrettate e pianificare correttamente le tempistiche fiscali.


    Comunicazione di completamento: scadenza 28 febbraio 2026

    Il DM 24 luglio 2024, all’articolo 12, comma 6, stabilisce un termine perentorio:
    👉 la comunicazione di completamento, completa di tutti gli elementi identificativi del progetto di innovazione, deve essere caricata sulla piattaforma GSE entro il 28 febbraio 2026.

    Questo significa che le imprese hanno meno di un mese per:

    • verificare la completezza della documentazione;
    • caricare correttamente perizie, attestazioni e dati di progetto;
    • chiudere l’iter senza errori formali.

    Il mancato rispetto della scadenza comporta la perdita del diritto al credito d’imposta.


    Transizione 5.0: perché presidiare ora tempi e documenti

    La fase attuale della Transizione 5.0 è particolarmente delicata:
    le tempistiche sono stringenti e il livello di attenzione documentale richiesto è elevato.

    Per le imprese coinvolte è fondamentale:

    • monitorare lo stato della propria istanza sul portale GSE;
    • coordinare consulenti tecnici e fiscali;
    • evitare ritardi o carenze documentali che potrebbero compromettere l’agevolazione.

  • Iperammortamento 2026: possibile apertura ai Paesi G7 per l’origine dei beni strumentali

    Pressing per includere anche Stati Uniti, Giappone, Canada e Regno Unito


    Ultim’ora sugli incentivi: il vincolo “Made in UE” potrebbe cambiare

    Il nuovo iperammortamento 2026 potrebbe subire una modifica sostanziale prima dell’entrata a regime.
    Secondo indiscrezioni sempre più insistenti, sarebbe in corso un forte pressing politico per estendere il perimetro territoriale dei beni agevolabili ai Paesi del G7, superando l’attuale limite previsto dalla Legge di Bilancio 2026.

    Se confermata, la modifica consentirebbe di accedere alla maggiorazione fiscale anche per macchinari prodotti negli Stati Uniti, in Giappone, in Canada e nel Regno Unito, oggi esclusi dal beneficio.

    Una notizia che, se tradotta in norma, ridisegnerebbe profondamente il mercato degli investimenti 4.0 e dell’automazione industriale.


    Il quadro attuale: cosa prevede oggi la legge

    La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha introdotto un vincolo inedito:
    i beni materiali agevolabili con l’iperammortamento devono essere prodotti in UE o nello Spazio Economico Europeo (SEE).

    Rientrano quindi attualmente:

    • Italia
    • Francia
    • Germania
    • altri Stati UE/SEE

    👉 Sono esclusi, allo stato attuale:

    • Stati Uniti
    • Giappone
    • Canada
    • Regno Unito

    L’ipotesi allo studio: estensione ai Paesi G7

    L’emendamento in discussione estenderebbe il requisito territoriale ai Paesi aderenti al G7.

    Paesi che entrerebbero nel perimetro

    AreaPaesi
    UE già inclusiUE + SEE
    Nuovi Paesi G7Stati Uniti, Giappone, Canada, Regno Unito

    Dal punto di vista politico, la scelta appare coerente con:

    • alleanze industriali occidentali;
    • strategie di reshoring e friend-shoring;
    • riduzione della dipendenza da filiere extra-occidentali.

    Ma sul piano tecnico-giuridico, la questione è tutt’altro che semplice.


    Il problema normativo: le regole di origine non sono armonizzate

    Il decreto attuativo MIMIT–MEF, attualmente in fase di emanazione, rinvia per l’origine dei beni ai criteri del Codice Doganale dell’Unione (CDU):

    • Regolamento UE 952/2013, art. 60
    • Regolamento delegato UE 2015/2446, artt. 32-34

    Il limite strutturale

    Il CDU:

    • stabilisce l’origine ai fini dell’importazione in UE;
    • non definisce cosa significhi “prodotto in un Paese terzo” secondo le regole interne di quel Paese.

    In altre parole:

    il CDU può dire se un bene è “di origine giapponese” per la dogana UE,
    ma non se è “prodotto in Giappone” secondo il diritto giapponese.

    Non esiste, inoltre, un sistema internazionale vincolante e armonizzato sulle regole di origine non preferenziale.
    Il tentativo WTO del 1994 non è mai stato completato.


    I criteri di origine nei Paesi G7 extra UE

    Ogni Paese applica regole proprie.

    🇺🇸 Stati Uniti

    • criterio della substantial transformation
    • un bene è americano se acquisisce:
      • un nuovo nome,
      • una nuova funzione,
      • una nuova natura economica
    • valutazione caso per caso da parte della US Customs and Border Protection

    🇯🇵 Giappone

    • criteri di:
      • cambio di classificazione tariffaria
      • valore aggiunto
    • certificazione della Japan Chamber of Commerce and Industry

    🇨🇦 Canada

    • criteri simili a quelli giapponesi
    • forte utilizzo del valore aggiunto

    🇬🇧 Regno Unito

    • regole post-Brexit
    • sistema molto simile al CDU europeo

    Gli accordi commerciali UE: un possibile riferimento

    Con tre dei quattro Paesi extra-UE l’Unione ha accordi commerciali:

    • EPA UE-Giappone (2019)
    • CETA UE-Canada (2017)
    • TCA UE-Regno Unito (2021)

    Questi accordi contengono regole di origine preferenziali che, pur nate per altri scopi, potrebbero fungere da riferimento tecnico.

    👉 Resta scoperto il caso USA, con cui non esiste alcun accordo di libero scambio.


    Le tre opzioni sul tavolo per attestare l’origine

    Secondo le ricostruzioni più accreditate, le soluzioni possibili sono tre.

    1️⃣ Applicazione analogica del Codice Doganale UE

    • stesso criterio UE per tutti, anche extra-UE
    • massima uniformità
    • maggiore onere per i produttori esteri

    2️⃣ Certificato di origine delle Camere di Commercio estere

    • soluzione più semplice
    • rischio di disomogeneità probatoria
    • affidabilità variabile (USA e UK più deboli, Giappone più strutturato)

    3️⃣ Sistema misto (opzione più equilibrata)

    • criteri CDU come base
    • alternativa:
      • certificato camerale
      • documentazione tecnica integrativa:
        • processo produttivo
        • distinta base
        • valore aggiunto

    👉 È l’opzione che garantirebbe flessibilità senza perdere controllo.


    Implicazioni concrete per imprese e fornitori

    L’estensione al G7 avrebbe impatti immediati.

    Per i produttori europei

    • il Giappone è fornitore chiave di:
      • CNC,
      • servomotori,
      • sensori di precisione
    • molti costruttori UE oggi non raggiungono la soglia di valore UE
    • l’inclusione dei componenti giapponesi cambierebbe radicalmente il quadro

    Per gli utilizzatori finali

    • accesso a macchinari:
      • americani di fascia alta,
      • giapponesi ad alta precisione,
    • oggi esclusi dall’iperammortamento

    Cosa fare adesso (senza aspettare la norma)

    In questa fase di incertezza, attendere passivamente è un errore.

    Le imprese più strutturate stanno già:

    • mappando le catene di fornitura;
    • analizzando:
      • distinta base,
      • origine dei componenti critici,
      • struttura dei costi;
    • simulando diversi scenari di ammissibilità.

    👉 Chi arriverà preparato al testo definitivo avrà un vantaggio competitivo immediato.

    (Ed è qui che il supporto di consulenti specializzati sugli incentivi e di sistemi MES in grado di tracciare processi, componenti e valore aggiunto diventa una leva strategica, non un costo.)


    FAQ

    L’iperammortamento 2026 sarà esteso ai Paesi G7?

    Non ancora. È in discussione un emendamento, ma non esiste ad oggi una modifica ufficiale.

    Quali Paesi G7 sarebbero inclusi?

    Stati Uniti, Giappone, Canada e Regno Unito.

    Cambierebbero le aliquote?

    No. L’eventuale modifica riguarderebbe solo l’origine dei beni, non le percentuali di maggiorazione.

    Conviene aspettare il testo definitivo?

    No. La mappatura preventiva delle filiere è già oggi decisiva.


    Conclusione

    L’iperammortamento 2026 nasce come incentivo selettivo e geopoliticamente orientato.
    L’eventuale apertura ai Paesi G7 rappresenterebbe una svolta di mercato, ma anche un aumento della complessità tecnica.

    In questo scenario:

    non vince chi aspetta l’aliquota,
    ma chi governa i dati, i processi e l’origine dei propri investimenti.