Pressing per includere anche Stati Uniti, Giappone, Canada e Regno Unito
Ultim’ora sugli incentivi: il vincolo “Made in UE” potrebbe cambiare
Il nuovo iperammortamento 2026 potrebbe subire una modifica sostanziale prima dell’entrata a regime.
Secondo indiscrezioni sempre più insistenti, sarebbe in corso un forte pressing politico per estendere il perimetro territoriale dei beni agevolabili ai Paesi del G7, superando l’attuale limite previsto dalla Legge di Bilancio 2026.
Se confermata, la modifica consentirebbe di accedere alla maggiorazione fiscale anche per macchinari prodotti negli Stati Uniti, in Giappone, in Canada e nel Regno Unito, oggi esclusi dal beneficio.
Una notizia che, se tradotta in norma, ridisegnerebbe profondamente il mercato degli investimenti 4.0 e dell’automazione industriale.
Il quadro attuale: cosa prevede oggi la legge
La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha introdotto un vincolo inedito:
i beni materiali agevolabili con l’iperammortamento devono essere prodotti in UE o nello Spazio Economico Europeo (SEE).
Rientrano quindi attualmente:
- Italia
- Francia
- Germania
- altri Stati UE/SEE
👉 Sono esclusi, allo stato attuale:
- Stati Uniti
- Giappone
- Canada
- Regno Unito
L’ipotesi allo studio: estensione ai Paesi G7
L’emendamento in discussione estenderebbe il requisito territoriale ai Paesi aderenti al G7.
Paesi che entrerebbero nel perimetro
| Area | Paesi |
|---|---|
| UE già inclusi | UE + SEE |
| Nuovi Paesi G7 | Stati Uniti, Giappone, Canada, Regno Unito |
Dal punto di vista politico, la scelta appare coerente con:
- alleanze industriali occidentali;
- strategie di reshoring e friend-shoring;
- riduzione della dipendenza da filiere extra-occidentali.
Ma sul piano tecnico-giuridico, la questione è tutt’altro che semplice.
Il problema normativo: le regole di origine non sono armonizzate
Il decreto attuativo MIMIT–MEF, attualmente in fase di emanazione, rinvia per l’origine dei beni ai criteri del Codice Doganale dell’Unione (CDU):
- Regolamento UE 952/2013, art. 60
- Regolamento delegato UE 2015/2446, artt. 32-34
Il limite strutturale
Il CDU:
- stabilisce l’origine ai fini dell’importazione in UE;
- non definisce cosa significhi “prodotto in un Paese terzo” secondo le regole interne di quel Paese.
In altre parole:
il CDU può dire se un bene è “di origine giapponese” per la dogana UE,
ma non se è “prodotto in Giappone” secondo il diritto giapponese.
Non esiste, inoltre, un sistema internazionale vincolante e armonizzato sulle regole di origine non preferenziale.
Il tentativo WTO del 1994 non è mai stato completato.
I criteri di origine nei Paesi G7 extra UE
Ogni Paese applica regole proprie.
🇺🇸 Stati Uniti
- criterio della substantial transformation
- un bene è americano se acquisisce:
- un nuovo nome,
- una nuova funzione,
- una nuova natura economica
- valutazione caso per caso da parte della US Customs and Border Protection
🇯🇵 Giappone
- criteri di:
- cambio di classificazione tariffaria
- valore aggiunto
- certificazione della Japan Chamber of Commerce and Industry
🇨🇦 Canada
- criteri simili a quelli giapponesi
- forte utilizzo del valore aggiunto
🇬🇧 Regno Unito
- regole post-Brexit
- sistema molto simile al CDU europeo
Gli accordi commerciali UE: un possibile riferimento
Con tre dei quattro Paesi extra-UE l’Unione ha accordi commerciali:
- EPA UE-Giappone (2019)
- CETA UE-Canada (2017)
- TCA UE-Regno Unito (2021)
Questi accordi contengono regole di origine preferenziali che, pur nate per altri scopi, potrebbero fungere da riferimento tecnico.
👉 Resta scoperto il caso USA, con cui non esiste alcun accordo di libero scambio.
Le tre opzioni sul tavolo per attestare l’origine
Secondo le ricostruzioni più accreditate, le soluzioni possibili sono tre.
1️⃣ Applicazione analogica del Codice Doganale UE
- stesso criterio UE per tutti, anche extra-UE
- massima uniformità
- maggiore onere per i produttori esteri
2️⃣ Certificato di origine delle Camere di Commercio estere
- soluzione più semplice
- rischio di disomogeneità probatoria
- affidabilità variabile (USA e UK più deboli, Giappone più strutturato)
3️⃣ Sistema misto (opzione più equilibrata)
- criteri CDU come base
- alternativa:
- certificato camerale
- documentazione tecnica integrativa:
- processo produttivo
- distinta base
- valore aggiunto
👉 È l’opzione che garantirebbe flessibilità senza perdere controllo.
Implicazioni concrete per imprese e fornitori
L’estensione al G7 avrebbe impatti immediati.
Per i produttori europei
- il Giappone è fornitore chiave di:
- CNC,
- servomotori,
- sensori di precisione
- molti costruttori UE oggi non raggiungono la soglia di valore UE
- l’inclusione dei componenti giapponesi cambierebbe radicalmente il quadro
Per gli utilizzatori finali
- accesso a macchinari:
- americani di fascia alta,
- giapponesi ad alta precisione,
- oggi esclusi dall’iperammortamento
Cosa fare adesso (senza aspettare la norma)
In questa fase di incertezza, attendere passivamente è un errore.
Le imprese più strutturate stanno già:
- mappando le catene di fornitura;
- analizzando:
- distinta base,
- origine dei componenti critici,
- struttura dei costi;
- simulando diversi scenari di ammissibilità.
👉 Chi arriverà preparato al testo definitivo avrà un vantaggio competitivo immediato.
(Ed è qui che il supporto di consulenti specializzati sugli incentivi e di sistemi MES in grado di tracciare processi, componenti e valore aggiunto diventa una leva strategica, non un costo.)
FAQ
Non ancora. È in discussione un emendamento, ma non esiste ad oggi una modifica ufficiale.
Stati Uniti, Giappone, Canada e Regno Unito.
No. L’eventuale modifica riguarderebbe solo l’origine dei beni, non le percentuali di maggiorazione.
No. La mappatura preventiva delle filiere è già oggi decisiva.
Conclusione
L’iperammortamento 2026 nasce come incentivo selettivo e geopoliticamente orientato.
L’eventuale apertura ai Paesi G7 rappresenterebbe una svolta di mercato, ma anche un aumento della complessità tecnica.
In questo scenario:
non vince chi aspetta l’aliquota,
ma chi governa i dati, i processi e l’origine dei propri investimenti.



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