Il DM 24 luglio 2024, che disciplina l’accesso agli incentivi fiscali della Transizione 5.0, ha introdotto una distinzione che molte imprese stanno sottovalutando e che rischia di compromettere l’ottenimento del credito d’imposta.
Il decreto differenzia chiaramente tra:
- Completamento dell’investimento fotovoltaico: il momento in cui l’investimento viene considerato fiscalmente concluso.
- Entrata in esercizio dell’impianto: il momento in cui l’impianto inizia a produrre energia.
Questa differenza non è solo formale, ma può avere conseguenze dirette sull’ammissibilità agli incentivi.
Cosa si intende per “completamento”
Secondo il DM 24 luglio 2024, il completamento dell’investimento non coincide semplicemente con l’ultimazione fisica dei lavori di installazione.
È infatti subordinato anche alla comunicazione obbligatoria al gestore di rete secondo le procedure definite da ARERA.
👉 In altre parole, un impianto fisicamente terminato non è considerato fiscalmente completato se non è stata inoltrata e registrata la comunicazione al gestore di rete competente.
Entrata in esercizio: un passaggio distinto
Diverso è il concetto di entrata in esercizio, che riguarda l’effettiva connessione e avvio della produzione di energia da parte dell’impianto.
Questa fase può avvenire anche dopo il completamento, ma non è rilevante per la maturazione del credito d’imposta.
L’elemento discriminante rimane quindi la data della comunicazione al gestore di rete, e non quella dell’avvio produttivo.
I rischi per le imprese
Molte aziende, nella pianificazione dei loro investimenti in fotovoltaico agevolati dal Piano Transizione 5.0, si concentrano sull’installazione e sull’avvio dell’impianto, trascurando la formalizzazione amministrativa.
I rischi concreti sono:
- Investimento fiscalmente “incompleto”: senza comunicazione al gestore, l’impianto non risulta validamente completato ai fini 5.0.
- Contestazioni in sede di controllo: l’Agenzia delle Entrate può negare totalmente il credito d’imposta.
- Perdita di tempo e risorse: un progetto formalmente non concluso blocca la possibilità di beneficiare della misura.
Un cambio di approccio necessario
Questa novità normativa richiede un ripensamento della gestione dei progetti fotovoltaici:
- La sequenza operativa deve includere, come passaggio obbligato, la comunicazione ad ARERA e al gestore territoriale.
- I consulenti e i progettisti devono coordinare non solo l’installazione, ma anche gli adempimenti documentali.
- Le imprese devono pianificare con anticipo, evitando di concentrare tutte le attività a ridosso delle scadenze.
La distinzione introdotta dal DM 24 luglio 2024 tra completamento ed entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici non è un dettaglio tecnico, ma un punto critico che può determinare la perdita totale del beneficio fiscale.
Per non correre rischi, è indispensabile adottare un approccio integrato:
- tecnico (installazione e collaudo),
- normativo (comunicazioni ARERA),
- fiscale (documentazione per il credito d’imposta).
Solo così gli investimenti in autoproduzione energetica rinnovabile potranno essere davvero valorizzati all’interno della Transizione 5.0.